{"id":63896,"date":"2024-04-22T11:49:39","date_gmt":"2024-04-22T09:49:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cecile-zakine.fr\/?p=63896"},"modified":"2025-02-01T23:44:05","modified_gmt":"2025-02-01T22:44:05","slug":"difference-ccmi-et-vefa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cecile-zakine.fr\/it\/difference-ccmi-et-vefa\/","title":{"rendered":"Differenza tra contratto di costruzione di casa individuale (CCMI) e vendita in stato di perfetto completamento (VEFA)"},"content":{"rendered":"

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\n\t\t\t\t[et_pb_column type= \u00bb4_4\u2033][et_pb_text admin_label= \u00bbTesto \u00bb]<\/p>\n

Differenza tra contratto di costruzione di casa individuale (CCMI) e vendita in stato di perfetto completamento (VEFA)
\ndi Me Zakine<\/h1>\n

 <\/p>\n

Nel settore immobiliare due contratti di estrema importanza dettano il rapporto tra costruttore e acquirente: il contratto di costruzione di casa individuale (CCMI) e la vendita in stato di perfetto completamento (VEFA).<\/p>\n

Sebbene queste due modalit\u00e0 siano spesso equiparate, presentano distinzioni cruciali che richiedono un\u2019attenzione speciale.<\/p>\n

Definizioni di CCMI e VEFA<\/strong>\u00a0<\/strong>:<\/strong><\/h2>\n
    \n
  1. \n

    Contratto di costruzione di case individuali (CCMI)<\/strong>\u00a0<\/strong>:<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    La CCMI \u00e8 un contratto disciplinato dalla legge n. 90-1129 del 19 dicembre 1990, nota come \u201clegge Spinetta\u201d. Si incarica un costruttore di realizzare la costruzione di una casa unifamiliare per conto di un acquirente. Il presente contratto prevede una garanzia di completamento nonch\u00e9 una garanzia di perfetto completamento.<\/p>\n

      \n
    1. \n

      Vendita in perfetto stato di completamento (VEFA):<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

      La VEFA, da parte sua, \u00e8 disciplinata dagli articoli L. 261-1 e seguenti del Codice dell'edilizia e dell'abitazione. Consiste nella vendita di immobili in costruzione o da costruire. Il promotore immobiliare vende quindi un immobile che prende in carico da costruire in tempo<\/a> e condizioni concordate con l'acquirente.<\/p>\n

      Premi chiave:<\/strong><\/h2>\n
        \n
      1. \n

        Natura del contratto:<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

        Il CCMI<\/a> \u00e8 un contratto di costruzione in cui il costruttore si impegna a costruire una casa unifamiliare secondo le specifiche concordate con l'acquirente. Il VEFA \u00e8 un contratto di compravendita relativo ad immobili in costruzione o da costruire.<\/p>\n

          \n
        1. \n

          Responsabilit\u00e0:<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

          Come parte del CCMI, il produttore \u00e8 responsabile<\/a> dell'intero processo di costruzione, dalla progettazione alla consegna. L'acquirente \u00e8 il proprietario del progetto e il cantiere \u00e8 supervisionato dal responsabile del cantiere del costruttore. Nel VEFA, lo sviluppatore \u00e8 responsabile della costruzione dell'immobile venduto, ma anche della sua commercializzazione. Lo sviluppatore \u00e8 il proprietario del progetto. Il cantiere \u00e8 supervisionato da un project manager o da un architetto.<\/p>\n

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          1. \n

            La data di consegna<\/strong>isone di bi<\/strong>e<\/strong>n<\/strong>\u00a0<\/strong>:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

            Nel contesto di un CCMI, la data di consegna \u00e8 generalmente fissati in maniera precisa e dettagliata<\/a> nel contratto. Questa data costituisce un impegno contrattuale del produttore nei confronti dell'acquirente. In caso di ritardo nella consegna, il produttore \u00e8 tenuto a corrispondere all'acquirente penalit\u00e0 di mora, salvo casi di forza maggiore o colpa dell'acquirente.<\/p>\n

            A differenza della CCMI, nella VEFA la data di consegna \u00e8 spesso meno precisa e pu\u00f2 essere soggetta a imprevisti legati allo stato di avanzamento dei lavori. Il contratto VEFA generalmente fissa un periodo di consegna stimato, piuttosto che una data esatta. Le parti concordano quindi un periodo di tempo entro il quale dovrebbe avvenire la consegna.<\/p>\n

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            1. \n

              Risarcimenti o sanzioni in ca<\/strong>\u00e8 tardi<\/strong>\u00a0<\/strong>:<\/strong>\u00a0<\/strong><\/h3>\n<\/li>\n<\/ol>\n

               <\/p>\n

              In termini di CCMI, le penali per ritardato pagamento vengono generalmente calcolate su base giornaliera: 1\/3000 dell'importo della costruzione per ogni giorno di ritardo (stabilito dalla legge).<\/p>\n

              A tale importo dovuto per penalit\u00e0 di ritardato pagamento potr\u00e0 aggiungersi qualsiasi altro danno subito, in particolare un danno morale o patrimoniale legato al canone indebitamente pagato (danno locativo) o anche legato alla locazione di un box o di un posto auto.<\/p>\n

              Si tratta del risarcimento dei danni oltre alle sanzioni per ritardato pagamento.<\/p>\n

              Il Contratto VEFA<\/a> non prevede penalit\u00e0 per ritardato pagamento come nella CCMI, a meno che il contratto non disponga diversamente. In questo caso \u00e8 opportuno calcolarli diversamente e tenere in considerazione tutti danni<\/a> sofferto. Ecco i principali danni che l'acquirente potrebbe subire in caso di consegna tardiva in VEFA<\/a> applicabile anche alla CCMI:<\/p>\n