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Il dovere di lealtà che deriva dal contratto di lavoro tra un datore di lavoro e un dipendente si applica anche tra dipendenti!

Sulla decisione del Consiglio di Stato del 10 luglio 2019 (n°408644) Un dipendente tutelato, ovvero un rappresentante del personale, ha utilizzato in modo improprio gli strumenti informatici forniti dal datore di lavoro per accedere all'account di posta elettronica aziendale di un altro dipendente senza il suo consenso. Il Consiglio di Stato ha stabilito che tale intrusione fraudolenta costituiva una violazione del dovere di lealtà derivante dal contratto di lavoro, sebbene l'accaduto fosse avvenuto al di fuori dell'orario di lavoro e il dipendente non si trovasse sul posto di lavoro in quel momento. licenziato per cattiva condotta Dopo che il datore di lavoro ha ottenuto l'autorizzazione dall'Ispettorato del lavoro in virtù dello status di tutela del dipendente, il dipendente tutelato licenziato ha impugnato tale decisione amministrativa, rientrando così nella giurisdizione del Consiglio di Stato (tribunale amministrativo) e non della Camera sociale della Corte di Cassazione.
Il Consiglio di Stato ha stabilito quanto segue: "Un atto di un dipendente al di fuori dell'ambito del suo contratto di lavoro non può giustificare un licenziamento per inadempimento, a meno che non dimostri la violazione da parte del dipendente di un obbligo derivante da tale contratto". Il dipendente aveva commesso un atto di slealtà nell'esecuzione del suo contratto di lavoro e non aveva adempiuto ai suoi obblighi professionali derivanti da tale atto giuridico. Non è la prima volta che la suprema corte amministrativa sanziona un dipendente tutelato per slealtà. Con sentenza del 27 marzo 2015, il Consiglio di Stato ha confermato un licenziamento per violazione del dovere di lealtà dovuto all'utilizzo da parte di un dipendente tutelato del tempo assegnatogli per attività sindacali per dedicarsi ad altre attività professionali (CE, 27 marzo 2015, n. 371174, JSL, 13 maggio 2015, n. 387-7). Il dovere di lealtà si estende quindi oltre le ore effettivamente lavorate per conto del datore di lavoro.
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