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8 giugno 2020

Datori di lavoro: attenzione al motivo del licenziamento!

Se un dipendente rifiuta di accettare un cambiamento del suo contratto di lavoro proposto dal suo datore di lavoro per un motivo non legato alla sua persona, il licenziamento costituisce un licenziamento per motivi economici. (In merito alla sentenza della Sezione Sociale della Corte di Cassazione del 27 maggio 2020, n. 18-19.605) Al fine di rafforzare la coesione del team e ottimizzare le procedure operative, un'azienda decide di riorganizzare la propria attività commerciale per settore di attività anziché per settore geografico. Propone pertanto a un modifica del contratto di lavoroovvero la sua posizione e il suo stipendio. Lei si è rifiutata. Il datore di lavoro ha quindi licenziato la dipendente per motivi personali, che lei ha contestato, sostenendo che il motivo della risoluzione del suo contratto di lavoro non era correlato alla sua persona. L'azienda ha dichiarato nella lettera di licenziamento di non avere difficoltà di liquidità e che il licenziamento era semplicemente una questione di mantenimento della propria competitività. Il motivo del licenziamento, correlato alla dipendente stessa, era quindi invalido. La Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che il licenziamento, che non poteva essere preso in considerazione per motivi personali, non poteva essere preso in considerazione nell'ambito di una procedura di licenziamento. Infatti, il datore di lavoro non ha dimostrato alcuna difficoltà economica o la volontà di salvaguardare la competitività dell'azienda. La Corte di Cassazione ha quindi qualificato il licenziamento come licenziamento senza giusta causa reale e grave: "Così decidendo, quando dalle sue conclusioni risultava chiaramente che la ragione della modifica del contratto di lavoro rifiutata dal dipendente risiedeva nella volontà del datore di lavoro di riorganizzare l'attività commerciale dell'azienda e che non si sosteneva che tale riorganizzazione derivasse da difficoltà economiche o da cambiamenti tecnologici o che fosse essenziale per salvaguardare la competitività dell'azienda, cosicché il licenziamento era senza giusta causa reale e grave, la Corte d'appello ha violato l'articolo L. 1233-3 del Codice del lavoro, nella sua formulazione anteriore alla legge n. 2016-1088 dell'8 agosto 2016."

Il Cécile ZAKINE può aiutarvi per tutte le vostre domande quando lascerete il contenimento!

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